Lo statuto del'acsi - ACSIONLUS

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ASSOCIAZIONE CULTURALE SENEGALESI IN ITALIA
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Lo statuto del'acsi

LO STATUTO DEL'ACSI
ART. 1
(Associazione Culturale Senegalesi in Italia)
(ACSI )
1. L’associazione di promozione sociale denominata: “Associazione culturale senegalesi in
Italia - ACSI” agisce nel rispetto del Codice Civile e della l. 383/2000 ed ha sede nel
Comune di Treviso.
ART. 2
(Finalità)
1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità
sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche
in forma indiretta.
Le finalità che si propone sono in particolare:
a) promuovere i valori e la cultura della solidarietà e del volontariato, presso i propri
associati, al servizio di tutti gli esseri umani, senza distinzioni di provenienza, di
razza, di religione e di appartenenza politica, facendo propri i principi contenuti nella
Carta dei Valori del Volontariato.
b) fornire informazioni, assistenza e consulenza per favorire i processi di integrazione
nella società italiana e nell’Unione Europea, delle persone provenienti da Paesi
extra UE e in particolare dal Senegal e dall’Africa;
c) raccogliere risorse economiche e materiali da destinare a fini di solidarietà a favore
di persone in difficoltà, con particolare attenzione ai cittadini senegalesi e africani,
compreso il concorso alle spese per il rientro in patria delle salme di deceduti in
Italia. Il Consiglio Direttivo elaborerà un regolamento per definire gli ambiti e i criteri
degli interventi solidaristici erga omnes, anche attraverso lo studio e la
sperimentazione di coperture assicurative collettive, da sottoporre alla approvazione
della Assemblea;
d) promuovere e partecipare a manifestazioni ed eventi culturali e ludici quali
spettacoli, convegni incontri sociali, sportivi ecc. organizzati nella Provincia di
Treviso, nella Regione Veneto e in Italia, in collaborazione con gli Enti Locali e le
Associazioni Culturali e del Volontariato italiane e di altre nazionalità presenti in
Associazione di volontariato che svolge attività a favore degli immigrati
iscritta al n° 144 dell’Albo L.R. 9/90 e al n° A/479/2007/TV del Registro D.P.R. 394/99 – 334/2004
Via Ragusa 4 – 31100 Treviso Tel e Fax 0039.0422.210914 – wwwacsionlus.it E-Mail acsionlus@virgilio.it
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Italia, finalizzate a favorire i processi di inclusione dei cittadini stranieri nella società
Italiana ed Europea e nelle comunità ospitanti;
e) dare vita, anche attraverso l’affitto o l’acquisto di immobili, ad uno o più Centri
interculturali aperti a tutti, singoli, Associazioni e gruppi culturali operanti nella
Provincia di Treviso, nel Veneto e in Italia e ispirati ai valori del Volontariato; i Centri
saranno anche aperti ad incontri di natura religiosa e di preghiera delle religioni
presenti e riconosciute dalla Stato Italiano e dalla Unione Europea;
f) far conoscere e promuovere la cultura islamica praticata in Senegal, basata sui
valori della pace e della solidarietà, al fine anche di mantenere la coesione sociale e
culturale favorendo il processo di inclusione nella società italiana dei cittadini
senegalesi e delle loro famiglie presenti in Italia;
g) promuovere e partecipare a programmi e progetti di Cooperazione Decentrata allo
Sviluppo verso i paesi poveri del pianeta, con particolare attenzione al Senegal e
all’Africa;
h) promuovere e partecipare a progetti e programmi di rientro volontario in Patria di
persone provenienti da paesi extra Unione Europea, con particolare attenzione ai
cittadini senegalesi e africani, anche attraverso l’adesione a progetti di rete con
Governi, ONG e altre forme di Volontariato e di Cooperazione presenti nei Paesi di
rientro.
ART. 3
(Soci)
1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro, persone fisiche, che ne condividono gli scopi
e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il
diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le
proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati
per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e
l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo
personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle
disponibilità personali.
Associazione di volontariato che svolge attività a favore degli immigrati
iscritta al n° 144 dell’Albo L.R. 9/90 e al n° A/479/2007/TV del Registro D.P.R. 394/99 – 334/2004
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ART. 5
(Rapporti di lavoro)
1. L’associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri
associati.
ART. 6
(Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio
direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso
dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato
le giustificazioni dell’interessato. Contro tale decisione è possibile l’appello entro 30 gg.
all’assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 7
(Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probi Viri;
- Commissioni.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive ed assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 8
(Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le
veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
Associazione di volontariato che svolge attività a favore degli immigrati
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3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il
Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per
la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri
casi.
ART. 9
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
- approvare il conto consuntivo e preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei
soci;
- eleggere il Presidente e i membri di Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei
Conti, Collegio dei Probi Viri, Commissioni;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo
esame dal Consiglio direttivo.
ART. 10
(Validità Assemblee)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi
anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e
rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le
persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea ritenga opportuno votare
segretamente.
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3
dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e
ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 11
(Verbalizzazione)
Associazione di volontariato che svolge attività a favore degli immigrati
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1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da
un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 12
(Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 ad 11, eletti
dall’assemblea tra i propri componenti. Il consiglio direttivo dura in carica per un periodo
di 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti. E’ tuttavia necessaria la presenza di tutti se è composto da 3 membri. Le
delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non
espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto
annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
ART. 13
(Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo
e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di
convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 14
(Collegio dei Revisori)
Associazione di volontariato che svolge attività a favore degli immigrati
iscritta al n° 144 dell’Albo L.R. 9/90 e al n° A/479/2007/TV del Registro D.P.R. 394/99 – 334/2004
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Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri effettivi più due supplenti, eletti dall’assemblea.
Il collegio elegge al suo interno il Presidente. La carica di revisore è incompatibile con quella di
Consigliere. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del
collegio che in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.
Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati in bilancio, e sottoposti all’assemblea.
ART. 15
(Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi più due supplenti, eletti dall’assemblea.
Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno
dell’Associazione, sulle violazioni dello Statuto (e del regolamento) e sull’inosservanza delle
delibere.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le
condizioni lo rendano necessario.
ART. 16
(Commissioni)
L’Assemblea darà vita alle seguenti Commissioni:
- Commissione Culturale;
- Commissione Sociale;
- Commissione Organizzativa.
- Commissione Progetti
- Commissione Donne
Possono essere promosse altre Commissioni Tematiche.
Le Commissioni hanno il compito di elaborare proposte e approfondire argomenti per arricchire
il dibattito e le attività della Associazione. Ogni Commissione sarà composta da almeno 5
membri, sarà presieduta da un Presidente e saranno aperte a tutti i soci che intendono
parteciparvi. Un Regolamento interno ne regolerà la vita e le funzioni.
ART. 17
(Elezione)
In apertura dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, verrà nominata una Commissione
Elettorale rappresentativa delle varie istanze e sensibilità presenti, con il compito di raccogliere
le candidature, vagliarle per la loro regolarità e proporle all’assemblea prima dell’inizio delle
votazioni.
Le candidature riguarderanno tutti gli organi statutari: Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio
dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probi Viri, Commissioni.
Associazione di volontariato che svolge attività a favore degli immigrati
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L’elezione del Presidente avviene per voto palese o a scrutinio segreto, qualora lo richieda
almeno il 20% della assemblea.
In caso di più candidature, la votazione avverrà a scrutinio segreto, su liste che contengano
anche i candidati al Consiglio Direttivo.
Qualora vi siano più candidati al Consiglio Direttivo del numero degli eleggibili, ogni socio potrà
votare per un numero di candidati non superiore ai 4/5 degli eleggibili.
I soci elettori possono dare il voto disgiunto, ossia dare la propria preferenza ad un candidato
presidente e votare i membri del Consiglio Direttivo, nella misura di non più dei 4/5 degli
eleggibili, scegliendoli anche da liste diverse.
I candidati Presidenti dovranno presentare un loro programma da illustrare prima delle
votazioni.
Una volta eletto, il presidente è anche il presidente del consiglio direttivo.
ART. 18
(Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.
ART. 19
(Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio
di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative
all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per
l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato
dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto,
depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può
essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura
dell’esercizio sociale.
Associazione di volontariato che svolge attività a favore degli immigrati
iscritta al n° 144 dell’Albo L.R. 9/90 e al n° A/479/2007/TV del Registro D.P.R. 394/99 – 334/2004
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